Direttiva “cosmetica naturale controllata”

La direttiva presente ha il compito di definire il termine cosmetica naturale nell’interesse delle legittime aspettative del consumatore in modo obiettivamente corretto e ripercorribile. Ha inoltre il compito di rendere possibile una competizione onesta fra i produttori e i venditori di cosmetica naturale. La direttiva deve rendere trasparente il termine cosmetica naturale. Così tiene conto delle legittime aspettative del consumatore di prodotti sicuri e ecologici.

La direttiva descrive gli standard per prodotti di cosmetica naturale che si riferiscono all’estrazione risp. alla produzione delle materie prime come anche alla loro lavorazione. Durante l’estrazione delle materie prime si bada che la natura venga disturbata il meno possibile e conservata, considerando soprattutto gli interessi della protezione degli animali e delle specie. Interventi transgenici nel patrimonio ereditario di animali e piante vengono rifiutati.

La trasformazione delle materie prime in preparati cosmetici deve avvenire delicatamente e con pochi processi chimici. Gli imballaggi devono essere economici e compatibili con l’ambiente. La preferenza di materie prime naturali risulta in gran parte dalla loro superiorità ecologica, soprattutto se provengono da coltivazioni biologiche controllate o da altri trattamenti responsabili con risorse naturali. Inoltre le sostanze naturali sono principalmente materie prime che hanno percorso un’evoluzione comune con il genere umano, così che esiste prevalentemente un minimo potenziale di rischio tossico.

Anche la richiesta di rapporti sociali e processi di produzioni trasparenti vengono soddisfatti dai prodotti naturali. La maggior parte proviene dal regno vegetale con alcune aggiunte di origine minerali e animali. Per di più ci si aggiunge una scelta severamente limitata di prodotti tecnici ai quali, oggigiorno, a causa delle aspettative dei consumatori, non si può rinunciare completamente, in quanto non possono essere soddisfatte con prodotti naturali puri.

 Produttori

In un capitolo a parte si presentano le imprese che producono prodotti con il marchio di controllo della BDIH “cosmetica naturale controllata”... continua


 Certificazione

In caso d’interesse ad una certificazione contatti il seguente indirizzo bdih@bdih.de
 

 Criteri

1.
Prime materie naturali
L’uso di prime materie naturali possibilmente proveniente da:
- coltivazione biologica controllata (cbc), considerando qualità e disponibilità
- raccolta selvatica biologica controllata


2. Protezione animale
Esperimenti sugli animali e prodotti finiti
Ne durante la produzione ne durante lo sviluppo e il controllo dei prodotti finali vengono effettuati o ordinati esperimenti con gli animali.
Esperimenti sugli animali e materie prime
Materie prime che non esistevano sul mercato prima del 01.01.1998 possono essere usate solo se non sono state sottoposti ad esperimenti sugli animali. Non vengono presi in considerazione gli esperimenti sugli animali che sono stati effettuati da terzi i cui non hanno agito né su incarico né su iniziativa del committente, né hanno rapporti societari o contrattuali con esso.
Materie prime animali
L’uso di materie prime di vertebrati (p.es. lo spermaceti, l’olio di tartaruga, l’olio di lutreola, il grasso di marmotta, grassi animali, collageni animali e cellule) è proibito.

3. Materie prime minerali
L’uso di sali anorganici (p.es. solfato di magnesio) e materie prime minerali (p.es. cloruro di sodio) è fondamentalmente permesso. Eccezioni vedi no. 5.

4. Materie prime di uso limitato
Per la produzione di cosmetici naturali possono essere utilizzati elementi che vengono ricavati tramite idrolisi, idrogenazione, esterificazione, transesterificazione o altri scissioni e condensazione delle seguenti materie naturali:
-
grassi, oli e cere
-
lecitine
-
lanoline
-
mono-, oligo- e polisaccaridi
-
proteine e lipoproteine
L’uso concreto delle materie prime viene regolato dall’attuale lista positiva per la realizzazione e produzione di “cosmetica naturale controllata”.

5. Rinuncia consapevole a:
-
coloranti organici e sintetici
-
profumi sintetici
-
materie prime etossilizzate
-
silicone
-
paraffine e altri derivati petroliferi
Il criterio d’ammissione per sostanze olfattive è regolato soprattutto dalla norma ISO 9235.

6. Conservazione
Per la sicurezza microbiologica dei prodotti sono ammessi, a parte di sistemi di conservazione naturali, solo conservanti naturali specifici:
-
acido benzoico, i sali derivati ed estere etilico
-
acido salicilico e sali derivati
-
acido sorbico e sali derivati
-
alcol benzilico
In caso che si ricorra ad uno di questi conservanti e necessario aggiungere: “conservato con … [nome del conservante]”.

7. Nessuna irradiazione radioattiva
La disinfezione di materie prime organiche e dei prodotti cosmetici finiti tramite irradiazione radioattiva non è permessa.

8. Controllo
Il controllo dell’ottemperanza dei suddetti criteri è garantito da un istituto di controllo indipendente. L’ottemperanza dei criteri viene documentata dal marchio di controllo proprio all’associazione.


Altri obiettivi:

Presupposti per materie prime
- trasparenza durante la produzione con procedure chiare e
-
informazioni conseguenti per il consumatore

Impegni attivi contro la transmanipolazione
Visto che, la transmanipolazione nell’agricoltura è controversa e non ecologicamente sostenibile, si sostiene la coltivazione biologica e un impegno attivo contro la transmanipolazione.

Compatibilità ecologica
- solo materie prime naturali, se possibile certificate secondo la norma biologica EU.
-
processi di lavorazione non inquinante
-
ottima biodegradabilità di materie prime e prodotti finali
-
imballaggi economici, compatibili con l’ecologia e riciclabili
-
conservazione della base di vita naturale

Compatibilità sociale
- materie prime acquistate da commercio equo e da progetti del terzo mondo
-
impiego e smaltimento
-
un insieme collegiale

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